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A tutti gli iscritti
Vi comunico che dal 1-1-2010, previa tempestiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore la riforma approvata dal precedente Comitato dei Delegati.
Le novità più importanti sono:
Prestazioni
I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione (contribuzione) secondo la seguente progressione:
2011-2013: età minima: 66 anzianità contributiva minima: 31
2014-2016: età minima: 67 anzianità contributiva minima: 32
2017-2018: età minima: 68 anzianità contributiva minima: 33
2019-2020: età minima: 69 anzianità contributiva minima: 34
2021: età minima: 70 anzianità contributiva minima: 35.
È peraltro riconosciuta all'iscritto la facoltà di anticipare, rispetto a quanto previsto dalla su indicata scaletta o comunque, a regime, rispetto al raggiungimento dei 70 anni, il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia (che consente la prosecuzione dell'attività) a partire dal compimento del 65esimo anno di età purché sussista il requisito dell'anzianità contributiva (35anni).
In caso di anticipazione, l'importo della quota base verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipo (esempio: se, avendo raggiunto 35 anni di contribuzione, decido di andare in pensione a 66 anni, anziché attendere i 70 anni, subirò una riduzione del 20% della pensione base).
La riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del 65esimo anno di età o di età superiore (ma prima del 70esimo anno) abbia maturato una anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione pari ad almeno 40 anni.
La riforma prevede l'introduzione della pensione cd. Modulare facoltativa: la pensione di vecchiaia sarà costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario.
Con la riforma è stata confermata la pensione di anzianità i cui requisiti sono gradualmente aumentati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione:
2012-2013: età minima: 58 anzianità contributiva minima: 36
2014-2015: età minima: 59 anzianità contributiva minima: 37
2016-2017: età minima: 60 anzianità contributiva minima: 38
2018-2019: età minima: 61 anzianità contributiva minima: 39
2020: età minima: 62 anzianità contributiva minima: 40.
La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'albo ed è incompatibile con la reiscrizione.
Con la riforma sono stati ridotti da 10 a 5 gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, da data anteriore al compimento del 40esimo anno di età, per fruire della pensione di inabilità ed invalidità, allargando così la tutela per i più giovani iscritti.
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Contribuzione
Il contributo soggettivo passa dal 12% al 14% (di cui 1% contributo obbligatorio modulare)
Il contributo minimo soggettivo è stato determinato in €. 2.100,00 + 160,00 (modulare) per l'anno 2010 e € 2.400,00 + 180,00 (modulare) per l'anno 2011. Successivamente esso sarà soggetto a rivalutazione monetaria.
A partire dal primo anno successivo alla maturazione del diritto alla pensione (ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto per coloro che ne avranno ancora diritto poiché già pensionati o prossimi alla pensione), il pensionato di vecchiaia dovrà corrispondere, sino al tetto reddituale, un contributo pari al 5% del reddito professionale netto ai fini IRPEF e del 3% per la parte eccedente il tetto reddituale.
Sempre in relazione alla pensione modulare, è stato previsto che gli iscritti possano versare, in via volontaria ed eventuale ( ogni anno anche in misura diversa) una ulteriore contribuzione modulare, dall'1% al 9% del reddito professionale netto, entro il tetto, con la medesima destinazione di cui sopra.
Sono state aumentate le agevolazioni per i giovani, prevedendo che, per le domande di iscrizione presentate successivamente al 1 gennaio 2009 (e cioè già da quest'anno), che comportino una decorrenza di iscrizione anteriore al compimento del 35esimo anno di età, il contributo soggettivo minimo sia ridotto alla metà per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa.
Il contributo integrativo (CPA) è stato aumentato al 4%, con un minimo dovuto pari ad €. 550,00 per l'anno 2010 e €. 650,00 per l'anno 2011.
Sempre per agevolare i più giovani, si è previsto che per gli anni di pratica e per i primi 5 anni di iscrizione all'albo non sarà dovuto il contributo integrativo minimo ma solo il 4% dei ricavi percepiti.
Successivamente sarà mia cura predisporre un prospetto sintetico delle suddette modifiche.
Nella riunione del 5-12-2009 del Comitato dei Delegati, unitamente ad altri colleghi, ho presentato una mozione proponendo \"al Comitato dei Delegati di assumere l'impegno ad individuare nell'immediato futuro i correttivi per riequilibrare il percorso previdenziale oggi modificato, prevedendo, esemplificativamente, in via transitoria e temporanea la possibilità di procedere al riscatto a condizioni agevolate nonché la rimessione in termini per la retrodatazione ovvero ulteriori misure, sempre nel rispetto degli equilibri di sostenibilità e di equità infragenerazionale..
Resto a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimento di fattispecie particolari.
Cordialità
Giuseppe La Rosa Monaco
telefax: 095 - 53 95 71
e-mail: larosamonaco@interfree.it