DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

ai sensi dell’art. 41, comma 12, L. 247/2012

  1. Domanda diretta all’Ordine Forense (rilasciata dalla Segreteria dell’Ordine al momento della presentazione della documentazione) – in bollo € 16,00;
  2. Ricevuta del versamento di euro 148,00 (€ 78,00 tassa iscrizione; € 70,00 contributo annuale) da effettuarsi tramite bonifico bancario;
  3. sul c.c. n. IT 67 F 03019 16903 000006000526 intestato a Ordine Avvocati Catania;
  4. Ricevuta del versamento di € 168,00 – sul c.c. postale n. 8904 intestato a : Concessioni Governative;
  5. fotocopia documento d'identità (carta libera);
  6. fotocopia del codice fiscale (carta libera).

Per poter richiedere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo il Praticante deve aver svolto per almeno sei mesi il tirocinio presso un avvocato iscritto all’Ordine e sostenuto positivamente il colloquio di accertamento pratica.

Ai sensi dell’art. 41, comma 12, L. 247/2012

“Nel  periodo  di  svolgimento  del  tirocinio  il   praticante avvocato,  decorsi  sei  mesi  dall'iscrizione   nel   registro   dei praticanti,  purche'  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in giurisprudenza,   può   esercitare   attività   professionale    in sostituzione dell'avvocato  presso  il  quale  svolge  la  pratica  e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello  stesso  anche se si tratta di affari non trattati direttamente  dal  medesimo,  in ambito civile di fronte al tribunale e  al  giudice  di  pace,  e  in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace,  in quelli per reati contravvenzionali e in  quelli  che,  in  base  alle norme vigenti anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51,  rientravano  nella competenza del pretore.  L'abilitazione  decorre  dalla  delibera  di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio  professionale  non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che  permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.”

Si precisa che la tassa di iscrizione è una tantum, mentre il contributo annuale deve essere corrisposto anche negli anni successivi: attualmente viene richiesto attraverso l’invio di MAV bancario

Successivamente alla delibera di iscrizione il Praticante dovrà prestare il prescritto impegno solenne (ai sensi dell’art. 8 della legge professionale).

Riferimenti

 

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