DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
ai sensi dell’art. 41, comma 12, L. 247/2012
- Domanda diretta all’Ordine Forense (rilasciata dalla Segreteria dell’Ordine al momento della presentazione della documentazione) – in bollo € 16,00;
- Ricevuta del versamento di euro 148,00 (€ 78,00 tassa iscrizione; € 70,00 contributo annuale) da effettuarsi tramite bonifico bancario;
- sul c.c. n. IT 67 F 03019 16903 000006000526 intestato a Ordine Avvocati Catania;
- Ricevuta del versamento di € 168,00 – sul c.c. postale n. 8904 intestato a : Concessioni Governative;
- fotocopia documento d'identità (carta libera);
- fotocopia del codice fiscale (carta libera).
Per poter richiedere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo il Praticante deve aver svolto per almeno sei mesi il tirocinio presso un avvocato iscritto all’Ordine e sostenuto positivamente il colloquio di accertamento pratica.
Ai sensi dell’art. 41, comma 12, L. 247/2012
“Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.”
Si precisa che la tassa di iscrizione è una tantum, mentre il contributo annuale deve essere corrisposto anche negli anni successivi: attualmente viene richiesto attraverso l’invio di MAV bancario
Successivamente alla delibera di iscrizione il Praticante dovrà prestare il prescritto impegno solenne (ai sensi dell’art. 8 della legge professionale).